1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei membri del Parlamento, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, come modificato dal comma 5 del presente articolo, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.
2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.
3. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni